L’anzianità di servizio del personale scolastico va applicata anche ai precari: lo conferma il Tribunale di Varese, che la scorsa settimana ha accolto il ricorso di una docente con oltre dieci anni di precariato, fino al 2019, difesa dai legali Anief, assegnando alla stessa insegnanti 8.641 euro “oltre interessi legali dal dovuto al saldo”, perché “l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE” non può essere disatteso. Gli avvocati hanno fatto notare al giudice del lavoro che alla docente non poteva essere assegnato, una volta immessa in ruolo, la fascia stipendiale iniziale, perché durante le numerose supplenze svolte aveva “espletato le stesse mansioni svolte dai colleghi di ruolo” e che quindi non gli era “mai stato riconosciuto il passaggio alla fascia stipendiale successiva”.
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, si sofferma sul fatto che “la ricollocazione su scaglione più alto comporta vantaggi sullo stipendio, come pure sull’entità dei contributi previdenziali e quindi, in prospettiva, sulla pensione. Fanno bene, dunque, docenti e Ata a ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuto il diritto alla collocazione nel corretto ‘gradone’ stipendiale, all'integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e inquadramento su fascia più vantaggiosa. Per capire l’entità del risarcimento e su quale scaglione stipendiale si verrebbe collocati è possibile utilizzare il calcolatore gratuito on line messo a disposizione dall’Anief”.
LA DIRETTIVA N. 70/99 COMMISSIONE UE
Anief ricorda che l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato proibisce ai datori di lavoro di trattare i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento. E nel caso esaminato, come in tutti quelli della scuola pubblica, non sono ravvisabili tali ragioni per avallare la deroga alla norma.
In effetti, la Direttiva dell’Unione europea prevede che i Paesi membri dell’Ue avrebbero dovuto mettere in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla “direttiva entro il 10 luglio 2001 al più tardi, o assicurarsi che, entro tale data, le parti sociali avessero introdotto le disposizioni necessarie. I paesi dell'UE potevano fruire di un periodo supplementare non superiore a un anno in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo”.
LA SENTENZA DI VARESE
Nella sentenza, il giudice ha scritto che “la doglianza della ricorrente è da ritenersi fondata alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 22558 del 2016, la cui motivazione è richiamata e integralmente condivisa da questo Giudice anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”. E “nel caso di specie, è da ritenersi pacifico che parte ricorrente durante il periodo di precariato abbia svolto, alle dipendenze dell’Amministrazione convenuta, mansioni non dissimili rispetto a quelle svolte dal personale assunto a tempo indeterminato, rendendo una prestazione del tutto identica a quella fornita dal personale di ruolo. E’ dunque da ritenersi priva di giustificazione oggettiva la diversità di trattamento economico”.
Nelle conclusioni, “il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1.accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato; 2.accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011, art. 2, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; 3. per l’effetto, condanna il Ministero resistente a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive di cui ai conteggi della ricorrente, nei limiti del quinquennio anteriore alla diffida del 8.01.2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”.
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